Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1892 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. III.
[2]Il Governo del Re e' pure autorizzato a conformare, con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, alle disposizioni sancite dalla convenzione internazionale e dagli atti ad essa annessi, le condizioni e norme attualmente vigenti per i trasporti delle merci a mezzo delle strade ferrate nell'interno del Regno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1892.
[5]UMBERTO.
[6]Brin.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1892 al 9 maggio 2025
