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[1]Art. IV.
[2]La presente convenzione sara' ratificata nei modi voluti dalle rispettive costituzioni dei due Stati contraenti, e lo scambio delle ratifiche avra' luogo in Messico al piu' presto possibile. Essa cominciera' a produrre i suoi effetti dal giorno dello scambio delle ratifiche e durera' per anni cinque contati da quella data.
[3]Se nessuna delle Alte Parti contraenti notifichera' un anno prima della suddetta scadenza, l'intenzione di far cessare gli effetti della presente convenzione, essa continuera' ad essere in vigore sino ad un anno dopo che una delle Alte Parti contraenti l'abbia denunciata.
[4]In fede di che i Rappresentanti rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
[5]Fatta in Messico, in doppio originale, addi' venti di agosto milleottocentottantotto.
[6](L. S.) G. B. Viviani. (L. S.) I. Mariscal.
Testo in vigore dal 7 novembre 1892 al 9 maggio 2025
