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[1]CONVENZIONE fra l'Italia ed il Messico intorno alla nazionalita' dei figli dei rispettivi sudditi.
[2](20 agosto 1888)
[3](Testo italiano).
[4]Gli infrascritti, Ministro di S. M. il Re d'Italia nella Repubblica messicana, e Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a concludere ad referendum una convenzione, che rimuova qualunque dubbio circa la nazionalita' degli italiani nati nel Messico, e dei messicani nati in Italia, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[5]Art. I.
[6]I figli di padre italiano o di padre ignoto e di madre italiana, nati in territorio messicano, saranno considerati come italiani, a tutti gli effetti, durante la loro minorita' e conserveranno la stessa nazionalita' giunti alla maggiorita', purche' allora, o nel termine di un anno dopo, computato dal giorno in cui l'abbiano compiuta, manifestino, sia direttamente, sia per mezzo degli agenti diplomatici o consolari italiani residenti nel Messico, il desiderio di conservare la menzionata nazionalita'.
[7]La semplice omissione di manifestare tale desiderio come si specifica piu' sopra, fara' si' che vengano considerati come della nazionalita' del paese di loro nascita.
Testo in vigore dal 7 novembre 1892 al 9 maggio 2025
