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[1]Il periodo di priorita' previsto dall'art. 3 decorrera':
- a)per i disegni o i modelli industriali, per 1 marchi di commercio e di fabbrica, dalla data del primo deposito;
- b)per le invenzioni, dal giorno in cui il brevetto sara' stato concesso al primo deposito;
- c)per gli oggetti depositati in Germania come modelli d'uso, in Italia come invenzioni, dal giorno del primo deposito se questo e' fatto in Germania, e, se e' stato fatto in Italia, dal giorno in cui il brevetto sara' stato concesso al primo deposito.
[2]Ne' il giorno del deposito, ne' quello della concessione saranno compresi nel periodo di priorita'.
[3]Sara' considerata come data della concessione, la data sotto la quale la decisione definitiva che accorda il brevetto in questione sara' rimessa al richiedente.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1892 al 9 maggio 2025
