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Il suddito, o cittadino, che, dopo aver depositato una invenzione, un disegno, o un modello industriale, un marchio di fabbrica, o di commercio, nei territori di una delle Parti contraenti allo scopo di ottenervi la protezione, ne faccia parimenti il deposito nei territori dell'altra Parte contraente nel periodo di tre mesi, godra' per questo deposito un diritto di priorita'. Per conseguenza:
- a)questo ultimo deposito avra' la priorita' su tutti gli altri depositi che fossero stati fatti nei territori dell'altra Parte contraente posteriormente alla data del primo deposito;
- b)fatti e circostanze posteriori alla data del primo deposito non potranno togliere all'oggetto in questione il suo carattere di novita' nei territori dell'altra Parte.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1892 al 9 maggio 2025
