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[1]Le autorita' giudiziarie del Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto cio' che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o consegne di atti, giuramenti, interrogatorii, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione, o riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giudicati di cui nell'art. 3, ovvero le garanzie provvisorie.

[2]L'autorita' del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria provvedera' all'esecuzione e trasmettera' gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

[3]Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente; quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti interessate.

[4]Per tutte le altre materie non specificate nel presente articolo, tanto le autorita' giudiziarie quanto le altre autorita' e funzionari governativi dei due Stati corrisponderanno fra loro o direttamente o pel tramite dei rispettivi consoli.

Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art9 · fonte del testo

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