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[1]I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno godranno reciprocamente del benefizio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purche' si uniformino alla legge vigente nel luogo ove l'assistenza e' domandata.
[2]In tutti i casi il certificato d'indigenza dev'essere rilasciato a chi domanda l'assistenza dall'autorita' della sua residenza abituale e debitamente legalizzato dall'autorita' competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle autorita' dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda.
[3]I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno ammessi al beneficio della assistenza giudiziaria sono dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sara' introdotta.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
