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[1]I due Stati si comunicheranno scambievolmente gli atti interessanti lo stato civile, trasmettendo senza spesa e debitamente legalizzate, secondo l'art. 5, le copie degli atti di nascita, di matrimonio e di morte fatti sul loro territorio e concernenti cittadini dell'altro Stato.

[2]Qualora trattisi di matrimonio fra due persone appartenenti a due diversi Comuni, l'atto dovra' essere comunicato in doppia copia.

[3]La trasmissione delle copie degli atti sopra indicati sara' eseguita ogni mese, rispettivamente, per mezzo del Procuratore dal Re del tribunale italiano nella cui giurisdizione e' posto l'ufficio di stato civile, e del Commissario della legge in San Marino, i quali ne faranno lo scambio fra loro direttamente e li faranno pervenire al competente ufficio di stato civile od a chi ne fa le veci.

[4]S'intende espressamente convenuto che la spedizione o l'accettazione delle copie di tali atti non pregiudichera' le questioni di nazionalita'.

[5]Gli atti di stato civile domandati da privati non forniti d'un certificato d'indigenza rimarranno subordinati al pagamento dei diritti esigibili in ciascuno dei due Stati; eccettuato il caso che la necessita' della richiesta fatta da una parte all'altra fosse la conseguenza di qualche omissione o ritardo negli scambi regolari che debbono farsi d'ufficio in conformita' al presente articolo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art7 · fonte del testo

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