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[1]La presente convenzione sara' ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano.
[2]Essa entrera' in vigore dal di' dello scambio delle ratifiche, ed avra', a decorrere da quel giorno, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.
[3]In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.
[4]Firenze, addi' ventotto giugno mille ottocento novantasette.
[5](L. L.) Pasquale Villari. (L. S.) P. O. Vigliani.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
