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[1]Il Governo di Sua Maesta' somministrera' alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella citta' di Rimini, 100,000 (cento mila) chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi 9000 (novemila) di tabacco di ogni qualita', di cui non piu' di 4500 (quattromila cinquecento) chilogrammi greggio o in foglia, il resto lavorato. Il prezzo di costo sara' determinato ogni anno sulla base di quello che risultera' pagato nell'anno precedente.
[2]Quando, per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica, occorresse maggiore quantita' di sale, il Governo regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.
[3]Il Governo di Sua Maesta' somministrera' pure alla Repubblica, annualmente, nella citta' di Rimini, per uso dei cittadini sanmarinesi, 4000 (quattromila) chilogrammi di polveri nere (di nitro, zolfo e carbone) da caccia e da mina, al prezzo di fabbrica, da determinarsi volta per volta dal Ministero della guerra italiano.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
