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La Repubblica, annuendo inoltre pienamente alle disposizioni legislative che regolano in Italia la proprieta' industriale nonche' ai principii cui s'informa la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio qualunque usurpazione d'invenzioni industriali e di modelli e disegni di fabbrica e qualsiasi contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, regolarmente registrati o protetti in Italia.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
