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[1]Per gli effetti dell'articolo precedente il numero degli abitanti della Repubblica di San Marino s'intendera' fissato a novemila.
[2]E' tuttavia riservata al Governo della Repubblica la facolta' di dimostrare, in qualunque tempo e per gli effetti medesimi, mediante regolare censimento od altra concludente prova, l'esistenza di una popolazione superiore a quella cifra.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
