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[1]Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino sul territorio italiano per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di corrispondere alla Repubblica stessa una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino.
[2]La detta quota sara' pagata al Tesoriere od altro delegato speciale della Repubblica nella citta' di Rimini.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
