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[1]Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purche' siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.
[2]Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varra' esclusivamente della zecca reale di Roma.
[3]La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino e' sospesa per tutta la durata della convenzione e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far coniare monete di nichelio od altra moneta erosa.
[4]Durante la convenzione la detta Repubblica puo' coniare ed emettere monete d'argento a sistema decimale, purche': a) l'ammontare dei pezzi da lire lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90,000 (novantamila) lire; b) l'ammontare delle monete divisionali al titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60,000 (sessantamila) lire.
[5]Intendesi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario in forma di biglietti di Banca o di Stato a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
