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[1]Riguardo alla produzione nel territorio della Repubblica dei generi che nello Stato italiano sono o potessero essere soggetti a tasse interne di fabbricazione, il Governo di San Marino, salvo quanto e' stabilito all'art. 44 riguardo alle polveri piriche e agli altri prodotti esplodenti, s'impegna ad impedire che detta produzione ecceda le quantita' occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica ed all'esportazione oltre i confini del Regno d'Italia. In questo secondo caso il Governo di San Marino si obbliga a fare, volta per volta, la consegna dei predetti generi agli agenti della finanza italiana, per essere scortati fino alla frontiera.
[2]Il governo italiano e quello della Repubblica di San Marino stabiliranno di comune accordo le norme per la sorveglianza sulla produzione di detti generi sul territorio della Repubblica.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
