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[1]I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa.
[2]Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.
[3]Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte contraente, riguardanti i suddetti generi di privativa o soggetti a tassa di produzione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
