Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I beni di mano-morta, cioe' istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni, s'intendono rilevare da quello dei due Stati nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
