Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascuno dei Governi contraenti provvedera', a condizione di reciprocita', affinche' i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di cura, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.
[2]Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, la cura o la sepoltura di un indigente non sara' esigibile, ne' dal Governo, ne' dal Comune, ne' da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.
[3]I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
