Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Ciascuno dei Governi contraenti provvedera', a condizione di reciprocita', affinche' i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di cura, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

[2]Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, la cura o la sepoltura di un indigente non sara' esigibile, ne' dal Governo, ne' dal Comune, ne' da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.

[3]I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari