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[1]Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato, vestiari, cavalli o qualunque altra parte del loro equipaggio.
[2]Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo cui apparterra' il disertore.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
