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[1]Ogni individuo di uno Stato che avra' concorso scientemente ad una diserzione, sia sottraendo il disertore alle ricerche della giustizia, sia favorendone la fuga o somministrandogli alloggio o ricovero, sara' punito colle pene stabilite dal codice penale militare del Regno d'Italia, al quale la Repubblica si dichiara disposta a confermare la sua legislazione, nel senso di non sancire pene inferiori.
[2]Questa disposizione si applica anche a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
