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Le sentenze delle autorita' giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle autorita' giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art3 · fonte del testo

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