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Tutte le autorita' civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerita' gli opportuni concerti a questo fine, specialmente acciocche' i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra Parte contraente, e siano immediatamente arrestati.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
