Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Qualunque militare del Regio esercito italiano o della marina, e cosi' pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, il quale, disertando dal servizio del Governo cui appartiene, si rifugiasse negli Stati dell'altro, dovra' essere immediatamente arrestato, anche senza speciale richiesta, e restituito con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avra' seco asportato nella diserzione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
