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[1]I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente e senza spesa le sentenze di condanna per qualsiasi reato che la legge italiana qualifica delitto e la legge di San Marino misfatto, pronunciate dalle autorita' giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.
[2]La comunicazione sara' fatta direttamente tra le dette autorita' giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
