Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Non sara' accordata l'estradizione se, incominciato il procedimento e dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
