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Saranno pure consegnati il denaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso; come pure le copie degli atti che siano stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi il solo costo della scrittura.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
