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[1]Il Governo che, giusta i precedenti articoli, sara' richiesto della consegna di un qualche condannato o imputato non potra' farlo mettere in liberta' con un atto di grazia, ne' concedergli salvacondotto o impunita', eccettuati quei salvacondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.
[2]I detti salvacondotti, e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono di nessun valore, quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
