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[1]Se una delle Parti contraenti richiedera' all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino, ne' domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato e contro del quale procede l'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i trattati vigenti con altri Stati.

[2]In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato e quindi preferire l'una all'altra domanda.

Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art17 · fonte del testo

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