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[1]Se per un processo compilato in uno dei due Stati contraenti fosse necessario di confrontare l'imputato coi delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziari da questo posseduti, ne sara' chiesta la consegna. Compiuto l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati.
[2]Lo stesso avverra' nel caso in cui in un reato avranno avuto parte cittadini dei due Stati, i quali sieno poi ritornati nel rispettivo territorio.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
