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[1]Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si e' rifugiato, sara' quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale, giusta l'art. 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa la estradizione, se egli fosse straniero; ma quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge anzidetta una pena restrittiva della liberta' personale, inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte o a richiesta del Governo nel cui territorio fu commesso il reato.

[2]A tale effetto saranno comunicati dalla Parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, la copia della sentenza.

Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art15 · fonte del testo

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