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In ogni caso, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'autorita' giudiziaria richiedente, quanto l'autorita' politica dei luoghi limitrofi sono autorizzate a domandare l'arresto provvisorio del condannato o imputato, salvo di presentare nel piu' breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
