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[1]La domanda di estradizione sara' fatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente all'autorita' giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovra' essere indicata la natura e la gravita' dei fatti imputati, nonche' la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

[2]Gli atti saranno rilasciati, o in originale o in copia autentica, dall'autorita' giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

[3]In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sara' possibile, e ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identita'.

[4]Resta inteso che la richiesta o la concessione dell'estradizione dovra' essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorita' giudiziaria la richiede o la consente.

Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1897-08-11;379~art11 · fonte del testo

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