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[1]Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gli imputati dalle rispettive autorita' giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:
- 1)Per i condannati in contradittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;
- 2)Per gl'imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore d'un anno di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;
- 3)In ogni caso il fatto incriminato dove essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda e' diretta;
- 4)Sono esclusi dall'estradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perche' commessi per negligenza o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per l'inosservanza di regolamenti, ordini o discipline o che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti.
[2]L'estradizione non e' ammessa se il reato pel quale e' domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.
[3]Non sara' considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero, o contro quella di membri della sua famiglia, allorche' questo reato costituisca omicido volontario.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
