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[1]CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
[2]-------- 28 giugno 1897 --------
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella convenzione tra loro stipulata il 27 marzo 1872, e ora prossima a scadere, al fine di viemeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi, hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioe':
[4]Sua Maesta' il Re d'Italia,
[5]L'onorevole professore Pasquale Villari, Grande Ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine civile di Savoia e dell'ordine Pour le merite di Prussia, Vice-Presidente del Senato del Regno, ecc., ecc., e
[6]La Repubblica Di S. Marino,
[7]Sua Eccellenza il cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce decorato del Gran Cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc. Ministro di Stato, Presidente emerito di Corte di Cassazione, Senatore del Regno d'Italia, ecc. ecc.;
[8]I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:
[9]Art. 1.
[10]Le relazioni tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia saranno regolate in generale secondo i principii di amicizia e buon vicinato, ed in particolare secondo le disposizioni della presente convenzione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1897 al 9 maggio 2025
