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I rappresentanti diplomatici, consolari e navali, gli agenti e gli ufficiali dell'una parte contraente, esercenti le loro funzioni nei dominii dell'altra, ed i sudditi e cittadini dell'uno dei due paesi godranno, nell'altro paese, per le loro persone e proprieta', ed in quanto spetta al commercio, al traffico ed alla navigazione, ed a qualsiasi altro oggetto, la medesima protezione e tutti i diritti, privilegi, vantaggi, immunita' ed esenzioni, che vi sono ora o potranno esservi accordati, sotto l'impero delle leggi locali, ai rappresentanti diplomatici, consolari e navali, agli agenti, agli ufficiali ed ai sudditi e cittadini della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 4 maggio 1885 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-26;3067~art2 · fonte del testo

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