Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1885 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I rappresentanti diplomatici, consolari e navali, gli agenti e gli ufficiali dell'una parte contraente, esercenti le loro funzioni nei dominii dell'altra, ed i sudditi e cittadini dell'uno dei due paesi godranno, nell'altro paese, per le loro persone e proprieta', ed in quanto spetta al commercio, al traffico ed alla navigazione, ed a qualsiasi altro oggetto, la medesima protezione e tutti i diritti, privilegi, vantaggi, immunita' ed esenzioni, che vi sono ora o potranno esservi accordati, sotto l'impero delle leggi locali, ai rappresentanti diplomatici, consolari e navali, agli agenti, agli ufficiali ed ai sudditi e cittadini della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 4 maggio 1885 al 9 maggio 2025
