Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Si aggiunga al menzionato trattato l'articolo seguente:
[2]Il governo dominicano, qualora si promovessero sia in Italia che in altro paese, per conto suo o per sue concessioni o per opera di privati o di societa' arruolamenti di emigranti italiani per la Repubblica di San Domingo, provvedera' perche' i contratti a proporsi sieno equi e le promesse attuabili; se equi, vengano scrupolosamente eseguiti; invigilera' che il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanita', della igiene, della sicurezza, punira' infine severamente chiunque inganni qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi e dara' la sua miglior assistenza a quest'ultimo, quando ingannato o abusato, perche' consegna da chi si deve conveniente indennizzo.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
