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[1]S'intende aggiunto all'art. 26 del medesimo trattato il paragrafo seguente:
[2]Le prescrizioni di questo articolo non daranno diritto a niuna delle Alte Parti contraenti di reclamare il trattamento della nazione piu' favorita in conseguenza di trattati che stabiliscono concessioni o favori speciali stipulati o da stipularsi con nazioni finitime.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
