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[1]Si aggiunga all'articolo 13 di detto trattato il paragrafo seguente:

[2]Non si reputeranno compresi nei termini di questo articolo le facilitazioni e i privilegi che convenisse ad ambedue gli Stati di accordare indistintamente a qualsiasi nazionale o straniero che si offra per lo stabilimento di linee speciali di vapori, ne' quelli che accordino le leggi regolanti il commercio marittimo rispettivo, salvo che si verifichi il caso che i vapori o velieri dei nazionali rispettivi si trovassero favoriti da tali facilitazioni.

Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~atto-art4 · fonte del testo

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