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[1]L'articolo 4 del menzionato trattato rimane modificato come segue:
[2]Non potranno sottoporsi a niun embargo, ne' essere trattenuti rispettivamente per necessita' di spedizioni militari o di qualsivoglia servizio pubblico, le navi, carichi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini degli Stati contraenti; senza una indennizzazione previamente discussa e convenuta.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
