Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno, in nessun caso, soggetti a diritti maggiori o diversi, nei porti dell'altra, di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altri di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome od a benefizio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.
[2]Riguardo al trattamento locale, al collocamento delle navi, al loro carico e discarico, alle tariffe ed oneri di qualunque specie nei porti, docks, baje, seni e fiumi dei due Paesi, ed in generale per tutte le formalita' e disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi mercantili, i loro equipaggi e carichi, i privilegi, favori e vantaggi, concessi o che in seguito lo fossero, alle navi nazionali, come pure alle merci importate ed esportate dalle dette navi, saranno egualmente concessi alle navi dell'altro Paese, nonche' alle merci importate od esportate dalle dette navi.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
