Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due Paesi il commercio di scalo non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.

Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari