Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]I due Governi contraenti convengono che le controversie, le quali possano sorgere intorno alla interpretazione e alla esecuzione del presente Trattato o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sara' obbligatorio per entrambi.

[2]I componenti tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di cio', ognuno dei paesi nominera' il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

[3]La procedura arbitrale sara', in ciascuno dei casi, determinata dalle Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri si intendera' autorizzato a preliminarmente determinarla.

Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari