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[1]I due Governi contraenti convengono che le controversie, le quali possano sorgere intorno alla interpretazione e alla esecuzione del presente Trattato o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sara' obbligatorio per entrambi.
[2]I componenti tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di cio', ognuno dei paesi nominera' il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.
[3]La procedura arbitrale sara', in ciascuno dei casi, determinata dalle Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri si intendera' autorizzato a preliminarmente determinarla.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
