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[1]Se, per sventura, la pace venisse ad essere turbata fra le due Alte Parti contraenti, sara' permesso, allo scopo di diminuire i mali della guerra, ai cittadini dell'una che si trovano nel territorio dell'altra, esercitare il commercio o qualsivoglia industria, di rimaner cola' e di continuare i loro affari fino a tanto che non si rendano colpevoli di atti, che le leggi del luogo considerino contrari alla sicurezza dello Stato.
[2]Qualora, per la loro condotta, venissero a perdere tale privilegio, ed i Governi rispettivi giudicassero necessario di espellerli dal paese, sara' loro concesso un termine di sei mesi a partire dal giorno nel quale siffatto ordine sara' stato pubblicato e loro comunicato, affinche' possano regolare i loro interessi e ritirarsi con le famiglie e gli averi.
[3]Nel caso di guerra od interruzione delle relazioni amichevoli fra i due Paesi, le proprieta' dei nazionali di una delle Parti contraenti continueranno a godere delle stesse franchigie che sono loro assicurate dalle disposizioni dei precedenti articoli del Trattato.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
