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[1]I cittadini indigenti delle due Parti, i quali per malattia fisica o mentale abbiano bisogno, nel territorio dell'altra, di essere mantenuti e curati, vi rinverranno lo stesso trattamento dei cittadini indigenti del paese, fino a che il loro rimpatrio possa effettuarsi senza danno per la loro salute o per quella degli altri.
[2]Il rimborso delle spese occorse per il loro mantenimento e cura e per la loro sepoltura non potra' essere reclamato da veruna cassa, ne' dello Stato, ne' del comune, ne' da altra cassa pubblica del paese cui appartiene l'indigente. Nel caso che l'indigente stesso od altre persone obbligate in sua vece, secondo le leggi rispettive, ed in ispecie i suoi parenti tenuti a passargli gli alimenti, siano in grado di soddisfare le spese sopra citate, resta contro di esse riservato il diritto di reclamare il rimborso. I Governi contraenti s'impegnano scambievolmente a prestarsi, per mezzo dei propri impiegati, e dietro richiesta fatta in via diplomatica, ogni assistenza conciliabile con le leggi rispettive, affinche' le spese, di cui sopra, siano rimborsate, secondo le tariffe d'uso, a coloro che le sostennero.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
