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[1]I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della stessa protezione dei nazionali per tutto cio' che concerne la proprieta' delle invenzioni o scoperte industriali, come pure delle marche e segni di fabbrica o di commercio.
[2]Tale protezione non potra' durare a favore degli Italiani in S. Domingo, e reciprocamente dei Dominicani In Italia, per un tempo maggiore di quello che la legge del paese ha stabilito per i nazionali, e non potra' essere invocata per quelle invenzioni o scoperte, marche e segni di fabbrica o di commercio che appartengono al dominio pubblico nel paese d'origine.
[3]I diritti dei cittadini di una delle parti contraenti non saranno subordinati, negli Stati dell'altra, alla condizione che essi traggano profitto della propria invenzione o scoperta, o facciano uso delle rispettive marche.
[4]Non si potra', tuttavia, rivendicare dagli Italiani in San Domingo, e dai Dominicani in Italia, la proprieta' esclusiva delle invenzioni, scoperte o marche rispettive senza la previa osservanza delle leggi e regolamenti che ivi sono o saranno in vigore per cio' che riguarda il deposito dei relativi disegni e modelli.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
