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Le navi da guerra di ciascuna delle Parti contraenti potranno entrare e visitare liberamente, e senza alcun impedimento, tutti i porti, fiumi e localita' dell'altra Parte, la cui entrata sia o sara' permessa, in seguito, alle navi da guerra della Nazione piu' favorita, e vi saranno trattate come quest'ultime.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
