Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]In tutti i territori e dominii dei due Stati sara' accordata ai bastimenti dell'altro la facolta' di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, sempreche' si conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.
[2]Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinari sudditi dell'altra Parte contraente, esso non potra' farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'Agente consolare dell'altra nazione.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
