Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. VII.
[2]Il Sultano Mohamed Anfari non permettera' il commercio degli schiavi, e si obbliga a sequestrare qualunque carovana di schiavisti che attraversasse i suoi territori e dipendenze.
Testo in vigore dal 24 aprile 1890 al 9 maggio 2025
