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[1]Art. IV.
[2]Ciascuna delle due Parti contraenti potra' nominare nel paese dell'altra un suo rappresentante pel disbrigo degli affari, con tutte le immunita' ed i privilegi personali dovuti, secondo gli usi internazionali, ai rappresentanti dl Potenze estere.
Testo in vigore dal 24 aprile 1890 al 9 maggio 2025
