Art. xiv
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[1]Articolo XIV.
[2]I sudditi di S. M. Re d'Italia potranno stabilire, in qualunque punto dei dominii di S. A. il Sultano di Zanzibar, dei depositi o magazzini d'approvvigionamento di qualunque genere. Altrettanto sara' permesso in Italia ai sudditi di S. A. il Sultano di Zanzibar.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025
